ORDINA:
A TUTTI I PROPRIETARI E A TUTTI I TITOLARI DI DIRITTI EQUIPOLLENTI di beni
immobili pubblici e privati, nonché a coloro che abbiano disponibilità di edifici, aree e spazi,
nessuno riservato o escluso, di appartenenza di privati o di Enti, siti nel territorio comunale:
1. di procedere a loro cura, spese e responsabilità all’integrale derattizzazione nelle aree di
propria rispettiva pertinenza, segnatamente in quei locali che costituiscono ricetto di ratti,
quali: scantinati, soffitte, sottotetti, distacchi, cunicoli, gallerie, intercapedini, ruderi, depositi
o fosse per la raccolta dei rifiuti, reti fognarie,corsi d’acqua;
2. di provvedere a quanto disposto dal precedente punto 1. con trattamenti in numero non
inferiore a quattro all’anno, ad intervalli non superiori a novanta giorni uno dall’altro. Il primo
trattamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della presente Ordinanza;
3. di attuare i trattamenti di derattizzazione di cui al precedente punto 1. utilizzando
esclusivamente prodotti autorizzati dal Ministero della Salute;